CONCESSIONI BALNEARI
Il Consiglio di Stato sollecita ancora le Amministrazioni ad avviare le attività preparatorie e gli atti di programmazione necessari per procedere alle gare. Termine ultimo 30 settembre 2027. Torna anche sugli indennizzi.
Sentenza n. 6539 del 18.08.26 Sez. VII
Le concessioni balneari sono definitivamente scadute il 31 dicembre 2023, in applicazione della disciplina introdotta dal governo Draghi con la legge Concorrenza n. 118/2022.
Il termine del 30 settembre 2027, previsto dal decreto Salva-infrazioni del governo Meloni, non rappresenta una nuova scadenza delle concessioni né un periodo durante il quale le amministrazioni possono rinviare le gare; tratta di un termine con “funzione acceleratoria e non dilatoria”. Obbligo di avviare subito le gare.
I Comuni sono chiamati ad avviare quanto prima le attività preparatorie e gli atti di programmazione necessari per procedere alle gare. Le procedure comparative possono infatti concludersi anche prima del 30 settembre 2027, consentendo ai nuovi concessionari di subentrare ai precedenti titolari. Non esista un divieto di bandire le gare prima del 2027 fondato sulla presunta proroga dell’efficacia delle concessioni fino a quella data. Grava sulle amministrazioni l’obbligo di procedere tempestivamente, evitando situazioni di inerzia. In definitiva, il termine fissato al 2027 secondo il massimo organo di giustizia amministrativa deve essere interpretato come un limite temporale entro il quale completare il processo, e non come un’autorizzazione a rimandarne l’avvio.
Un altro punto affrontato dalla sentenza riguarda il tema degli indennizzi agli operatori uscenti. Secondo il Consiglio di Stato, l’indennizzo “non costituisce un diritto generalizzato e automatico”. Il suo eventuale riconoscimento deve essere valutato “caso per caso” e spetta al concessionario che lo richiede dimostrarne documentalmente i presupposti e l’entità. Di conseguenza, la mancata adozione del decreto nazionale sugli indennizzi non rappresenta una ragione sufficiente per ritardare l’avvio delle gare. La sentenza richiama infine la disciplina relativa alle opere inamovibili previste dall’articolo 49 del Codice della navigazione, per le quali, in sede di devoluzione, non è previsto un indennizzo a carico dello Stato secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza europea.
