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CESSIONE CREDITI: validità del mutuo ed efficacia dell’atto di precetto

Soddisfazione per lo Studio Legale Montinaro che all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ha visto il Tribunale pronunciarsi con una significativa sentenza a favore delle proprie tesi.
L’Avv. Daniele Montinaro, legale di una importante società di gestione crediti, ha controdedotto sia sull’eccezine di difetto di legittimazione attiva della Società di recupero crediti, sia sulla natura del contratto di mutuo e sul suo perfezionamento e sia sulla c.d. norme imperative in materia si credito responsabile.
Il Tribunale di Lecce con sentenza pubblicata il 03.02.26, accogliendo le difese dello Studio Legale ha specificato che: “… è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione – posto che è pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili senza incertezze, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali in virtù della disciplina speciale di favore dettata dall’art. 58 TUB per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco…”. Ha poi ulteriormente precisato che: “… nelle operazioni di “cartolarizzazione” ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ., nell’ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in GU essendo quest’adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica… … Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. (…) In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.»
Come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 2511/2025), in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, quando viene contestata l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione, l’avviso in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata solo se le indicazioni ivi contenute sono sufficientemente precise da consentire l’individuazione certa del credito: “In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB), la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la banca dall’onere di procedere alla notifica alle singole controparti, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa e sulla circolazione del credito. La mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non pregiudica la validità del trasferimento, essendo tale adempimento finalizzato solo ad escludere l’efficacia liberatoria del pagamento a terzi. Quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito nell’operazione, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito, purché le indicazioni siano sufficientemente precise da consentirne l’individuazione certa. La prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, con libera valutazione del giudice di merito. In sede di opposizione all’esecuzione, il creditore non può ampliare la causa petendi del precetto deducendo ulteriori presupposti della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quelli originariamente indicati, dovendo sussistere esatta corrispondenza tra il precetto e il titolo formale cui si riferisce. La decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente ma richiede la manifestazione della volontà del creditore di avvalersene.
Sul contratto di mutuo, invece, la sentenza prosegue: “…al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge…”; ed ancora: “In tema di esecuzione forzata, l’atto notarile, che contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro (nella specie, generata dal contratto di mutuo ivi documentato), ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede”.
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