Skip to content Skip to footer

CORRETTO IL COMPORTAMENTO DELLA ASL LECCE A FRONTE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE ANTI-COVID

Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce presentato il 23.02.24, una dipendente della ASL Lecce aveva lamentato una serie di comportamenti illegittimi da parte dell’ASL in seguito al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid, tra cui mancata considerazione delle esigenze familiari, trasferimenti non richiesti, assegnazione a mansioni ritenute non compatibili con il proprio stato di salute e sospensione dal servizio e dalla retribuzione e ciò nonostante avesse presentato certificazioni mediche di esonero; richiedendo un risarcimento danni di circa € 50.000,00.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano con sentenza emessa in data 16.04.26 ha rigettato il ricorso accogliendo le tesi difensive dell’Azienda Sanitaria difesa dall’Avv. Daniele Montinaro. 
Il Tribunale ha richiamato la normativa all’epoca vigente (art. 4 del D.L. 44/2021 e successive modifiche), che prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, con esonero solo in caso di “accertato pericolo per la salute” documentato da specifica certificazione medica, assente nel caso de quo. Il giudice ha ritenuto che la ASL abbia agito correttamente, tentando di riallocare la dipendente in mansioni compatibili e sospendendola solo quando non era possibile altra soluzione. Non sono stati ravvisati comportamenti discriminatori o vessatori da parte dell’azienda. Il Tribunale ha rigettato tutte le richieste di risarcimento danni (patrimoniale, biologico, morale, esistenziale) avanzate dalla ricorrente, ritenendo che non vi fosse prova di comportamenti illeciti da parte dell’ASL e che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fosse legittima.
Corretta quindi la sospensione  dal servizio e dalla retribuzione, dopo avere vanamente tentato di garantirle l’adibizione ad uno specifico settore presuntivamente compatibile con lo stato di omessa vaccinazione, disponendo infine l’immediata cessazione di tale provvedimento in concomitanza con l’ottenimento, da parte dell’interessata, di apposito “green pass” (conseguente alla diagnosi di guarigione dal Covid).
SEDE DI LECCEVia G. Boccaccio, 25
SEDE DI ROMAPiazza Adriana, 5
SEDE DI MILANOVia Chiossetto, 18
segreteria@studiolegalemontinaro.it
+39 0832 302009
+39 335 5282316

Studio Legale Montinaro © 2026. Tutti i diritti riservati