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Il TAR annulla l’aggiudicazione del chiosco-bar a Gagliano e invita l’amministrazione a rivalutare il punteggio.

Dopo un’accesa contrapposizione giudiziaria innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Sezione di Lecce, con sentenza n. 1458 pubblicata in data 28.12.23, il TAR (Sez. II – Pres. Mangia, Estensore Dello Preite) ha accolto il ricorso per motivi aggunti presentati da Addolorata Agosto ed ha annullato l’aggiudicazione precedentemente assegnata dal Comune di Gagliano del Capo.

La vicenda riguarda l’affidamento di un immobile da adibire a chiosco-bar ubicato in villa Aldo Moro per la somministrazione di alimenti e bevande.
In seguito all’udienza tenutasi in data 20.12.23, la causa era stata trattenuta in decione ex art. 60 c.p.a.
Rigettate tutte le eccezioni delle controparti e cioè dell’Amministrazione e del precedente aggiudicatario, il TAR Lecce ha accolto le richieste formulate dai legali della ricorrente gli Avv.ti Daniele Montinaro e Marcello Petrelli ed in particolare il motivo principale inerente il criterio relativo all’attribuzione ai concorrenti del punteggio per gli anni di esperienza maturati nello specifico settore.
Nel bando di gara era stabilito che: ‘In caso di domande concorrenti le stesse saranno valutate da apposita Commissione sulla base dei criteri di seguito dettati per ognuno dei quali sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100 così distribuiti: […] e) anni di esperienza maturati nel settore della preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, sia da titolare/legale rappresentante sia da lavoratore dipendente (1 punto per ogni anno maturato con un massimo punti 10)’.
Il TAR Lecce ha evidenziato come risultava evidente dall’interpretazione logico-grammaticale della suddetta disposizione, la preposizione “da” – che precede, rispettivamente, i sostantivi “titolare/legale rappresentante” e “lavoratore dipendente” – ha il valore di un complemento predicativo del soggetto e non di un complemento di agente e che quindi, nel caso di specie, la preposizione “da” non si riferisce agli anni di esperienza maturati “dal” titolare/legale rappresentante o “dal” lavoratore dipendente, ma vale ad indicare gli anni di esperienza che il concorrente ha maturato “nella qualità di” titolare/legale rappresentante o “nella qualità di” lavoratore dipendente. In altre parole scrive il Tribunale: “. ..la citata previsione della lex specialis si appunta esclusivamente sugli anni di esperienza maturati in capo al soggetto che chiede di partecipare alla gara (nella eventuale duplice qualità, precedentemente rivestita, di titolare o di dipendente di attività del settore), sicché non sono valutabili le esperienze lavorative di soggetti diversi dal partecipante alla procedura concorsuale”.

L’Amministrazione dovrà ora rivalutare il punteggio de quo e, come dimostrato in ricorso dalla sig.ra Agosto, aggiudicare alla stessa la procedura.
L’Amministrazione ed il controinteressato sono stati anche condannati al pagamento delle spese e competenze legali.
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