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MOVIDA, SOSPESA L’ORDINANZA DEL COMUNE DI LECCE

In seguito al ricorso presentato dall’Avv. Daniele Montinaro, su mandato di un pubblico esercizio ubicato in via Maremonti a Lecce, il TAR Puglia, Sezione di Lecce, III Sezione (Pres. E. D’Arpe e Rel. M. Basurto), con ordinanza n. 223 del 05.06.25, ha accolto le tesi sostenute dal Nostro Studio Legale ed ha sospeso l’ordinanza emenata dal Comune di Lecce e che riguardava la chiusura anticipata alle 23 di tutti i locali aperti al pubblico siti nelle via Ascanio Grandi e Maremonti.
La pronuncia riveste particolare importante per i pubblici esercenti, messi in grave crisi economica dall’ordinanza, ma anche per la Giurisprudenza di settore in quanto specifica e precisa l’ambito di operatività dell’utilizzo delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte della Pubbliche Amministrazioni, nonchè i concetti si sproporzione ed illogica disparità di trattamento.
L’Avv. Montinaro: “Eravamo convinti della fondatezza del nostro ricorso, sia riguardo allo strumento utilizzato dall’amministrazione e sia per l’assoluta irragionevolezza dell’ordinanza che evidenziava una evidente sproporzione ed illogica disparità di trattamento tra pubblici esercizi. I titolari dei locali sono i primi interessati a che gli eccessi e le problematiche della c.d. Movida siano in qualche modo risolte ma ciò può avvenire credo solo con una intensificazione della vigilanza delle Forze dell’Ordine e soprattutto mettendo in campo una concertazione con gli esercenti interessati al fine di addivenire ad un compromesso che tuteli tutti gli interessi in gioco e non certo con azioni repressive e sanzionatorie nei confronti dei locali”.
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