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Sul Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ANAC

Grande soddisfazione per il nostro Studio.
Importante pronuncia del TAR Lazio (Sezione Prima Quater – Presidente Dott.ssa E. Monica – Estensore Dott. G. Gabriele – sentenza n 8310 del 29.04.2025) che, accogliendo le tesi dell’Avv. Daniele Montinaro, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di inserimento dell’annotazione nel Casellario per una nota impresa pugliese.
Il Regolamento Anac per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, scansiona il procedimento di annotazione nel Casellario in due fasi: l’una preistruttoria, che prende abbrivio dalla segnalazione dell’illecito professionale da parte della stazione appaltante; l’altra istruttoria in senso stretto, che va dalla comunicazione di avvio del procedimento sino alla adozione del provvedimento finale.
Ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento, la fase preistruttoria deve concludersi in novanta giorni, mentre, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo atto normativo, il provvedimento finale deve essere adottato entro 180 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, al netto delle cause di sospensione indicate nell’art. 16 e per i tempi ivi previsti.
In sostanza, il procedimento di annotazione nel Casellario Anac non può eccedere il termine complessivo di 270 giorni, a partire dalla segnalazione della stazione appaltante.
La pronuncia riveste particolare importanza in quanto chiarisce la corretta interpretazione di tali termini previsti dal regolamento.
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