Il nostro Studio si sta occupando di una vicenda molto interessante, anche sotto il profilo “processuale”; e siamo davvero molto soddisfatti di aver ottenuto una importante ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che, cassando con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, accogliendo un nostro motivo di impugnazione (e ritenendo gli altri assorbiti da quest’ultimo), indaga e si pronuncia sul principio del contraddittorio.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, è la n. 21020/2026, pubblicata in data 21 giugno 2026.
Il giudizio trae origine dall’azione proposta dall’acquirente di un’imbarcazione, nei confronti della società venditrice (all’epoca in concordato preventivo), volta all’accertamento dei vizi del bene, alla dichiarazione di responsabilità contrattuale della convenuta e alla condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di ripristino. A fronte del rigetto della domanda in primo grado da parte del Tribunale di Pesaro, l’attore proponeva gravame. Nelle more del giudizio di secondo grado sopravveniva la dichiarazione di fallimento della società. Il processo, interrotto ex art. 43 l.fall., veniva tempestivamente riassunto dall’appellante nei confronti della Curatela fallimentare.
La Corte d’appello di Ancona dichiarava inammissibile l’impugnazione. Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo l’operatività dell’art. 96, comma 2, n. 3 l.fall. anche all’ipotesi in cui il fallimento sia dichiarato dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al creditore, rilevava d’ufficio che l’appellante non aveva allegato né provato di aver presentato istanza di ammissione al passivo con riserva del credito sub iudice. Tanto, secondo la Corte d’appello, precludeva l’esame del merito del gravame.
Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Le ragioni della decisione della Suprema Corte
1. Eccezioni preliminari di rito (respinte in favore del Nostro Assistito).
2. Fondatezza del secondo motivo (Violazione del principio del contraddittorio)
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle restanti censure.
Il Collegio ha rilevato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.. La Corte d’appello ha infatti fondato la propria decisione di inammissibilità su una questione rilevata d’ufficio (la mancata allegazione e prova dell’insinuazione al passivo), ommettendo di sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti e di assegnare il termine di legge per il deposito di memorie osservative.
La Suprema Corte ha precisato che:
L’accertamento del credito in sede ordinaria post-fallimento (deroga eccezionale al principio di esclusività del foro fallimentare ex artt. 95 e 96 l.fall.) richiede inderogabilmente che il presunto creditore abbia richiesto e ottenuto l’ammissione al passivo con riserva.
Tuttavia, l’assenza di tale prova in atti costituisce una circostanza di fatto atta a determinare uno “sviluppo inatteso” della lite. Il giudice di merito non poteva pertanto pronunciare l’inammissibilità surprise senza prima stimolare il contraddittorio sul punto.
L’attivazione del contraddittorio avrebbe peraltro consentito all’appellante di produrre i relativi documenti (istanza e decreto di ammissione con riserva), la cui produzione in appello deve ritenersi pienamente ammissibile trattandosi di atti formatisi in epoca successiva alla conclusione del giudizio di primo grado.”
Il giudizio trae origine dall’azione proposta dall’acquirente di un’imbarcazione, nei confronti della società venditrice (all’epoca in concordato preventivo), volta all’accertamento dei vizi del bene, alla dichiarazione di responsabilità contrattuale della convenuta e alla condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di ripristino. A fronte del rigetto della domanda in primo grado da parte del Tribunale di Pesaro, l’attore proponeva gravame. Nelle more del giudizio di secondo grado sopravveniva la dichiarazione di fallimento della società. Il processo, interrotto ex art. 43 l.fall., veniva tempestivamente riassunto dall’appellante nei confronti della Curatela fallimentare.
La Corte d’appello di Ancona dichiarava inammissibile l’impugnazione. Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo l’operatività dell’art. 96, comma 2, n. 3 l.fall. anche all’ipotesi in cui il fallimento sia dichiarato dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al creditore, rilevava d’ufficio che l’appellante non aveva allegato né provato di aver presentato istanza di ammissione al passivo con riserva del credito sub iudice. Tanto, secondo la Corte d’appello, precludeva l’esame del merito del gravame.
Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Le ragioni della decisione della Suprema Corte
1. Eccezioni preliminari di rito (respinte in favore del Nostro Assistito).
2. Fondatezza del secondo motivo (Violazione del principio del contraddittorio)
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle restanti censure.
Il Collegio ha rilevato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.. La Corte d’appello ha infatti fondato la propria decisione di inammissibilità su una questione rilevata d’ufficio (la mancata allegazione e prova dell’insinuazione al passivo), ommettendo di sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti e di assegnare il termine di legge per il deposito di memorie osservative.
La Suprema Corte ha precisato che:
L’accertamento del credito in sede ordinaria post-fallimento (deroga eccezionale al principio di esclusività del foro fallimentare ex artt. 95 e 96 l.fall.) richiede inderogabilmente che il presunto creditore abbia richiesto e ottenuto l’ammissione al passivo con riserva.
Tuttavia, l’assenza di tale prova in atti costituisce una circostanza di fatto atta a determinare uno “sviluppo inatteso” della lite. Il giudice di merito non poteva pertanto pronunciare l’inammissibilità surprise senza prima stimolare il contraddittorio sul punto.
L’attivazione del contraddittorio avrebbe peraltro consentito all’appellante di produrre i relativi documenti (istanza e decreto di ammissione con riserva), la cui produzione in appello deve ritenersi pienamente ammissibile trattandosi di atti formatisi in epoca successiva alla conclusione del giudizio di primo grado.”
