Con sentenza n. 961 del 30.06.26, il TAR Lecce mette fine alla nota vicenda che interessa la MOVIDA leccese e che riguardava una ordinanza del Sindaco (n.1090 del 06.05.25) riferita alle vie del centro storico Grandi e Maremonti e che tanto fece discutere e fu probabilmente la goccia che diede poi la stura all’attuale regolamentazione che entrerà in vigore tra pochi giorni nell città di Lecce.
Il TAR ha definitivamente accolto il ricorso di un esercente (con locale in via Maremonti).
L’ordinanza, già sospesa dal Tribunale, dapprima con decreto presidenziale del 22.05.25 e successivamente con ordinanza collegiale del 05.06.26 (n. 223), ordinava, dal giorno successivo alla data di pubblicazione e fino alle ore 24:00 del 31 Luglio 2025, l’obbligo di chiusura, per i pubblici esercizi e i distributori automatici presenti in via A. Grandi e in Via Maremonti, dal lunedì al giovedì, dalle ore 23:00 alle ore 06:00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 24:00 alle ore 06:00, nonché il divieto di rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni, nelle suddette vie; e, per tutte le attività commerciali del settore alimentare (market, minimarket, distributori automatici).
Pur essendo, ormai, decorso il termine di efficacia dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, per il tramite dell’Avv. Daniele Montinaro, ha insistito nel giudizio di merito ai fini risarcitori.
Oggi il TAR Lecce, accogliendo le tesi dello Studio Legale Montinaro, ha definitivamente accolto il ricorso dando così diritto alla ricorrente ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Nel merito, il passaggio fondamentale della sentenza prevede che: “… la potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, pur dopo le modifiche normative introdotte nel 2017 all’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è
comunque finalizzata principalmente a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità fisica dei cittadini e, quindi, tale potere di urgenza può essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi realmente carattere eccezionale
ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, ad esempio: mediante la doverosa intensificazione della vigilanza e dei controlli mirati
delle (varie) Forze di Polizia (peraltro, recentemente, incrementati a livello interforze per iniziativa della Prefettura di Lecce), il tutto previo accertamento istruttorio approfondito della situazione fattuale, con la conseguenza che se il Sindaco si trova a
poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta dalla P.A. con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento (inclusi eventuali accordi con gli esercenti
interessati per la riduzione dei normali orari di apertura, contemplati dal Regolamento Comunale vigente in subiecta materia, ovvero tramite nuova regolamentazione comunale ordinaria del fenomeno della “Movida” nel centro storico), tali presupposti,
con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi legittimamente adottati i provvedimenti ad essi conseguenti;…”.
comunque finalizzata principalmente a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità fisica dei cittadini e, quindi, tale potere di urgenza può essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi realmente carattere eccezionale
ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, ad esempio: mediante la doverosa intensificazione della vigilanza e dei controlli mirati
delle (varie) Forze di Polizia (peraltro, recentemente, incrementati a livello interforze per iniziativa della Prefettura di Lecce), il tutto previo accertamento istruttorio approfondito della situazione fattuale, con la conseguenza che se il Sindaco si trova a
poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta dalla P.A. con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento (inclusi eventuali accordi con gli esercenti
interessati per la riduzione dei normali orari di apertura, contemplati dal Regolamento Comunale vigente in subiecta materia, ovvero tramite nuova regolamentazione comunale ordinaria del fenomeno della “Movida” nel centro storico), tali presupposti,
con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi legittimamente adottati i provvedimenti ad essi conseguenti;…”.
L’Avv. Montinaro specifica: “La sentenza, al di la della soddisfazione per il nostro Cliente che potrà accedere ad un giusto risarcimento danni, è molto significativa in materia, specie in questo frangente per la Città di Lecce che vede l’approssimarsi dell’entrata in vigore nella nuova regolamentazione prevista dall’Amministrazione comunale. Se da un lato quindi, gli esercenti hanno il diritto di esercitare la propria attività senza essere tartassati e perseguitati magari per accadimenti minimi e che non attengono nemmeno alla propria specifica attività, dall’altro a mio parere la nuova regolamentazione va nella giusta direzione con però due grossi elementi che mi pare meritino un approfondimento (si spera non sempre giudiziario), e cioè l’utilizzo di sicurezza privata e quindi costi aggiuntivi per le attività e la coseguente e condizionata chiusura alle ore 3.00 del mattino che ritengo mal si possa conciliare con altri diritti in capo ai residenti ed a discapito di altre tipologie di locali, quali le Discoteche che in quanto tali e quindi atte a determinati orari ed a determinate attività ed autorizzazioni, potrebbero vedere lesi i propri interessi. Ma la direzione della concertazione degli interessi in campo è certamente l’unica giusta e percorribile.”
